TREMONTI - TER
Con il decreto legge 01. 07. 2009, n. 78 (Manovra d'estate 2009), entrato in vigore il 01.07.2009 il Governo ha emanato nuove misure "anticrisi". Tra i provvedimenti contenuti nel decreto si segnala la detassazione degli utili reinvestiti o c.d. TREMONTI - TER i cui principali elementi si riportano qui di seguito. La misura agevolativa in esame prevede l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del cinquanta per cento del valore degli investimenti in macchinari e apparecchiature compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 1° luglio 2009, data di pubblicazione del decreto sulla G.U., fino al 30 giugno 2010. L'agevolazione compete esclusivamente sugli investimenti nelle seguenti macro-categorie di prodotti: Ø macchinari ed apparecchiature comprese le rispettive parti meccaniche che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione; Ø apparecchi fissi e mobili o portatili a prescindere dal fatto che siano stati progettati per uso industriale, per l'edilizia e l'ingegneria civile, per uso agricolo o domestico; Ø apparecchiature speciali, per trasporto di passeggeri o merci entro strutture delimitate; Ø macchinari per usi speciali, non classificati altrove, utilizzati o meno in un processo di fabbricazione, come le apparecchiature utilizzate nei parchi di divertimento, nelle piste automatiche da bowling ecc.. Sono esclusi strumenti computerizzati e veicoli a motore per uso generico (autoveicoli in genere) e gli investimenti in immobili.
SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti che possono usufruire della "Tremonti – ter" sono i titolari di reddito d'impresa. Sotto il profilo soggettivo possono quindi avvalersi dell'agevolazione: R le imprese individuali; R le società di persone; R le società di capitali e enti commerciali. Ne consegue che l'agevolazione non compete agli esercenti arti e professioni. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, ai sensi del D. lgs n. 334/1999, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l' adempimento degli obblighi e delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di cui alla citata legge.
MODALITA' OPERATIVE
In primo luogo si procede alla determinazione del costo dell'investimento, ossia il costo effettivamente sostenuto dall'impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale (art. 110 del Tuir). Tale costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, quali spese di trasporto, installazione ecc…, ma al netto di eventuali contributi in conto impianti erogati all'impresa. Possono essere conteggiati gli interessi capitalizzati sul costo dei beni strumentali alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 110, comma 1, del Tuir. Per gli investimenti in leasing si considera il costo sostenuto dall'impresa concedente e non l'ammontare dei canoni. Esso si assume Iva compresa, se tale imposta è indetraibile per l'utilizzatore. Una volta determinato il costo, si procede a quantificare l'ammontare agevolato che è pari alla metà della spesa sostenuta.
INVESTIMENTI AGEVOLABILI
La nuova "legge Tremonti" contiene uno specifico riferimento a un elenco di beni strumentali agevolabili. Si tratta dei beni inclusi nel settore di fabbricazione di macchinari e apparecchiature di cui al n. 28 della Tabella Ateco 2007 riportata qui di seguito:
28.1 FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE v 28.11. Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) v 28.11.1. Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) v 28.11.11. Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporti su strada e ad aeromobili) v 2.11.12. Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna v 28.11.2. Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) v 28.12 Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche v 28.13 Fabbricazione di altre pompe e compressori v 28.14 Fabbricazione di altri rubinetti e valvole v 28.15 Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione v (esclusi quelli idraulici) v 28.15.Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e v quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli) v 28.15.2 Fabbricazione di cuscinetti a sfere
28.2 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE v 28.21 Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento v 28.21.1 Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori v 28.21.2 Fabbricazione di sistemi di riscaldamento v 28.22 Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e v movimentazione v 28.22.01 Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili v 28.22.03 Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli tras bordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli v 28.22.03 Fabbricazione di carriole v 28.22.09 Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione v 28.23 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) v 28.23.01 Fabbricazione di cartucce toner v 28.23.09 Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) v 28.24 Fabbricazione di utensili portatili a motore v 28.25 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione v 28.25.0 Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi v 28.29 Fabbricazione di altre macchine di impiego generale Nca v 28.29.1 Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori) v 28.29.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) v 28.29.3 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori) v 28.29.9 Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico Nca v 28.29.91 Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico v 28.29.92 Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico v 28.29.93 Fabbricazione di livelli, metri, doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici) v 28.29.99 Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine d'impiego Nca
28.3 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA v 28.30 Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura v 28.30.1 Fabbricazione di trattori agricoli v 28.30.9 Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
28.4 FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI v 28.41 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli v 28.41.0 Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili) v 28.49 Fabbricazione di altre macchine utensili v 28.49.0 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) v 28.49.01 Fabbricazione di macchine per la galvanostegia v 28.49.09 Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) Nca
28.9 FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI v 28.91 Fabbricazione di macchine per la metallurgia v 28.91.0 Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) v 28.92 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere v 28.92.0 Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) v 28.92.01 Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri v 28.92.09 Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantire (incluse parti e accessori) v 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco v 28.93.0 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) v 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori) v 28.94.1 Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) v 28.94.2 Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori) v 28.94.3 Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori) v 28.95 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) v 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) v 28.96.0 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) v 28.99 Fabbricazione di macchine per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori) v 28.99.1 Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) v 28.99.2 Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) v 28.99.3 Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere v 28.99.9 Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori) v 28.99.91 Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili v 28.99.92 Fabbricazione di giostre, altalene e altre attrezzature per parchi di divertimento v 28.99.93 Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote, altre apparecchiature per il bilanciamento v 28.99.99 fabbricazione di altre macchine e attrezzature per impieghi speciali Nca (incluse parti e accessori) In ogni caso deve trattarsi di beni strumentali destinati a permanere durevolmente nell'impresa. La nuova Tremonti non richiede il requisito di novità dell'investimento: si ritengono agevolati anche gli acquisti di beni usati e i cespiti che l'impresa concede in comodato a terzi, purché strumentali e inerenti all'attività del comodante (circolare 90/E/2001).
PERIODO TEMPORALE
La detassazione riguarda gli investimenti fatti a decorrere dal 01.07.2009 (data di entrata in vigore del presente decreto) fino al 30 giugno 2010. Con riferimento al momento dell'effettuazione dell'investimento, si applicano le regole della competenza fiscale dei costi, contenute nell'art. 109 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) In sostanza, per gli acquisti di beni strumentali si considera la data di consegna e spedizione indicata nel Ddt; per i servizi il costo si considera sostenuto alla data di ultimazione della prestazione; per i beni acquistati attraverso operazioni di leasing è rilevante il momento in cui il bene viene consegnato dal concedente all'utilizzatore e per gli investimenti in appalto si considera il momento dell'ultimazione dell'opera. La detassazione potrà essere fatta valere nel corso dell'Unico 2011 relativamente ai redditi conseguiti nell'anno 2010.
DECADENZA DEL BENEFICIO
L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto e quindi per gli investimenti del 2009, occorre attendere il 1° gennaio 2011.